TITOLO
I°
DENOMINAZIONE
OGGETTO SEDE DURATA
Art.
1
E'
costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE
SAMMARINESE DISABILI ad ESORDIO INFANTILE" più brevemente
"A.S.D.E.I.".
Art.
2
L'Associazione
ha sede a Borgo Maggiore (RSM) in Via Del Bando n°62.
Art.
3
L'A.S.D.E.I.
si ispira ai principi generali dell'associazionismo ed è
costituita allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le
istituzioni ai problemi ed alle esigenze dei soggetti disabili e
di svolgere attività socio-assistenziali, socio-sanitarie,
socio-educative e sanitarie a favore dei disabili e delle loro
famiglie promovendo altresì attività culturali, informative,
formative, artistiche e di documentazione per lo sviluppo della
cultura, dell'integrazione e della solidarietà, nei confronti
della cittadinanza, delle associazioni e/o gruppi di volontariato,
nonché a quanti altri si occupano di tematiche a carattere
sociale.
L'A.S.D.E.I.
non persegue fini di lucro, è apolitica e di libera
ispirazione.
Il
conseguimento delle summenzionate finalità, verrà perseguito,
instaurando un rapporto dinamico, disponibile al confronto e alla
discussione, con il Governo, con il Consiglio Grande e Generale,
con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni politiche,
economiche e sociali.
Le
attività che concretamente l'A.S.D.E.I. intenderà sviluppare,
nel perseguimento dei propri propositi, saranno rivolte a:
-
dare e promuovere assistenza socio-sanitaria e socio-educativa a
favore dei disabili e delle loro famiglie;
-
formulare proposte per interventi a sostegno di politiche
finalizzate all'eliminazione di ogni impedimento e discriminazione
comunque frapposte al pieno e libero esercizio dei diritti dei
disabili, vigilando in particolar modo sul rispetto delle pari
opportunità;
-
realizzare corsi di informazione, formazione e di
aggiornamento;
-
promuovere manifestazioni, convegni, meeting, ricevimenti, atti a
favorire nella Repubblica di San Marino occasioni di relazione fra
i disabili e le loro famiglie;
-
stipulare accordi con le istituzioni pubbliche e private in
rappresentanza dei propri associati;
-
divulgare pubblicazioni, opuscoli, materiale informativo necessari
o utili per il conseguimento dei fini dell'associazione.
Art.
4
L'Associazione
avrà durata fino al 31 Dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
TITOLO
II°
PATRIMONIO
SOCIALE E QUOTE
Art.5
Il
Patrimonio è costituito: v dalle quote sociali; v da liberalità;
v da eventuali fondi costituiti con l'eccedenze di bilancio; v da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale
comunque non derivante dall'esercizio di attività lucrativa.
Art.6
Ciascun
socio, all'atto dell'ammissione e successivamente ogni anno
verserà la quota di iscrizione che sarà stabilità annualmente
dal Consiglio. Contestualmente all'ammissione a ciascun socio
verrà rilasciata una tessera di adesione, con validità annuale.
TITOLO
III°
AMMISSIONE.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
DIRITTI
DEI SOCI
Art.7
Il
numero dei Soci dell'Associazione è illimitato fermo restando che
la maggioranza dei soci deve risiedere in questa Repubblica.
Possono
essere soci dell'A.S.D.E.I. le persone disabili ed i loro
familiari residenti in Repubblica o in possesso di permesso di
soggiorno continuativo.
Possono
aderire all'A.S.D.E.I. quali soci onorari, senza alcun diritto,
tutte le persone, società e/o enti che si riconoscono negli scopi
dell'associazione e/o perseguano tematiche a carattere sociale e
di valorizzazione della persona umana.
Non
costituisce elemento di esclusione l'eventuale appartenenza ad
altre associazioni.
Art.8
I
soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi
delle strutture ivi esistenti, di beneficiare delle agevolazioni
che l'A.S.D.E.I. avrà concordato con istituti, assicurazioni,
enti di qualsiasi natura.
Art.9
Chi
intende divenire socio dell'Associazione deve farne domanda al
Consiglio d'Amministrazione. La domanda deve contenere:
1)
l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,
cittadinanza e residenza;
2)
certificato medico, se disabile;
3)
certificato di famiglia, se familiare;
4)
l'impegno di non portare discredito all'Associazione;
5)
la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza dello Statuto
dell'Associazione e di approvarlo;
6)
l'impegno di osservare il regolamento interno e le deliberazioni
legittimamente adottate dagli Organi Sociali.
Il
Consiglio d'Amministrazione decide sull'accoglimento della domanda
entro un mese dalla presentazione. La decisione deve essere
comunicata all'aspirante entro quindici giorni, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Il giudizio del Consiglio
sarà insindacabile ed inappellabile.
Art.
10
La
qualità di socio dell'Associazione è provata dall'iscrizione nel
libro dei soci e comporta la piena accettazione dell'atto
costitutivo, dello Statuto sociale e delle regolari deliberazioni
dell'Assemblea e degli altri organi sociali.
Art.11
La
qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità
o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la
indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.
Art.
12
Il
Consiglio d'Amministrazione può escludere dall'Associazione il
socio:
1)
che provoca o fomenta gravi dissidi fra i Soci;
2)
che non rispetta le disposizioni dello Statuto;
3)
che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi
sociali nelle materie di loro competenza;
4)
che non è più in grado di cooperare al raggiungimento degli
scopi sociali;
5)
che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche solo morali,
all'Associazione;
6)
che si renda inadempiente nel versamento delle quote sociali o nel
pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso
l'Associazione.
La
delibera del Consiglio d'Amministrazione che decide l'esclusione
è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da
spedirsi a cura del Presidente entro quindici giorni dalla
delibera.
TITOLO
IV°
ORGANI
SOCIALI
Art.
13
Sono
organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio d'Amministrazione;
c)
il Collegio Sindacale.
CAPO
I°
ASSEMBLEA
Art.
14
L'Assemblea
è formata dai soci effettivi maggiorenni che al momento dalla
riunione risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi
e siano in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni
socio ha diritto ad un unico voto.
I
soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea.
Le
deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità della Legge e
del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
Art.
15
L'Assemblea
è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso di
convocazione da pubblicarsi ad valva almeno 20 giorni prima della
data fissata per la riunione.
Nell'avviso
di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora
della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Nello
stesso avviso può essere fissato anche il giorno, l'ora ed il
luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che
nella prima convocazione non sia intervenuto il numero dei soci
richiesto dal presente statuto per la regolare costituzione
dell'Assemblea.
La
seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la
prima.
Art.
16
Il
Consiglio d'Amministrazione deve convocare senza ritardo
l'assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio Sindacale o da
almeno un terzo dei Soci dell'Associazione e nella domanda sono
indicati gli argomenti da trattare.
Se
il Consiglio d'Amministrazione non provvede entro i quindici
giorni successivi alla domanda, il Collegio Sindacale o i soci
richiedenti possono richiedere la convocazione al Commissario
della Legge dirigente.
Art.
17
L'Assemblea,
che deve essere convocata almeno una volta all'anno
successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale entro i
termini di legge, ha le seguenti competenze:
- 1)
discute, approva o modifica il Bilancio;
- 2)
provvede alla nomina dei componenti del Consiglio
d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 3)
nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del
Consiglio d'Amministrazione, scegliendoli fra i componenti del
Consiglio medesimo;
- 4)
delibera sulle linee programmatiche e generali dell'Associazione
nonché su ogni altro oggetto attinente alla gestione che dalla
legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale sia
riservato alla sua competenza;
- 5)
delibera la proroga dell'Associazione;
- 6)
delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la
conseguente liquidazione, nonché la nomina ed i poteri dei
liquidatori;
- 7)
ogni modifica dell'Atto Costitutivo e del presente statuto.
L'Assemblea,
quando è stata regolarmente convocata, è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci
ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero
di soci.
L'Assemblea,
salve le eventuali formalità di convocazione inderogabilmente
prescritte dalla Legge, si reputa in ugual modo regolarmente
costituita, anche in assenza delle prescritte formalità di
convocazione, quando in essa sono presenti o rappresentati tutti i
soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e sono
intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i componenti del
collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli
intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si senta sufficientemente informato.
Le
deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei
soci presenti.
Art.
18
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in
caso di impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di
assenza anche di questo, da un socio eletto fra i presenti.
Il
Presidente nomina un Segretario e verifica la regolarità della
costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione
nel verbale.
Una
volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea,
né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni
potranno essere infirmate da astensioni dal voto O da
allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si
verificassero nel corso dell'adunanza.
Art.
19
Le
deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di
votazione scelte dal presidente.
Le
deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale
che, se non è redatto per ministero di Notaio, deve essere
contestualmente redatto dal Segretario sull'apposito libro
sociale, sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi
sottoscritto.
Nel
verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le
dichiarazioni dei soci.
CAPO
II°
CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE
Art.20
L'Associazione
è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da
cinque a undici membri, in base a quanto verrà deliberato
dall'assemblea al momento della nomina, ma sempre in numero
dispari.
Il
Consiglio d'Amministrazione deve essere nominato in quanto almeno
a 2/3 (due terzi) fra i soci e dura in carica tre esercizi e i
suoi componenti possono essere rieletti.
Art.
21
Il
Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può
fare pertanto tutto quanto sia reputato necessario od utile per il
raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo ad esso conferite
tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto medesimo con
esclusione di quelle sole che, per Legge o per statuto sono
riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci.
Il
Consiglio d'Amministrazione vaglia anche la ammissione di nuovi
soci nell'Associazione ai sensi di quanto stabilito all'art.9 del
presente statuto e provvede alla regolare tenuta del libro dei
soci.
Il
Consiglio d'Amministrazione provvede altresì all'esatta e
razionale tenuta dei libri contabili.
Art.
22
Al
Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la
rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
Art.
23
Il
Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante
lettera raccomandata che deve pervenire ai convocati almeno tre
giorni prima della data fissata per la riunione, ma, in caso di
particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con due
giorni di preavviso mediante telegramma, telex o telefax.
Il
Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio
d'Amministrazione quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza
dei membri del Consiglio medesimo, o dal Collegio Sindacale.
Il
Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni due
mesi.
Decade
dalla carica l'Amministratore che manchi alle riunione del
Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato
motivo.
Art.
24
Le
sedute del Consiglio di Amministrazione, quando sono state
regolarmente Convocate, sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; esse
sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento
delle prescritte formalità prescritte per la convocazione, quando
sono presenti tutti i Consiglieri.
Art.
25
Le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di
parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.
Le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da
verbale redatto sull'apposito Libro Sociale, sotto la
responsabilità del Presidente ed, eventualmente, di un Segretario
nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal
Consiglio, anche fra persone estranee all'Associazione o al
Consiglio.
I
verbali sono sottoscritti dal Presidente ed, eventualmente, anche
dal Segretario.
Art.
26
Gli
Amministratori non hanno diritto ad alcuna retribuzione, ma
esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute a
cagione dell'espletamento delle mansioni di gestione
dell'Associazione.
CAPO
III°
COLLEGIO
SINDACALE
Art.
27
Il
Collegio Sindacale è l'organo di controllo amministrativo interno
dell'Associazione.
Art.
28
Il
Collegio sindacale è composto di due Sindaci effettivi i quali
rimangono in carica per tre esercizi e possono essere
rieletti.
I
Sindaci non hanno diritto a retribuzione ma esclusivamente al
rimborso delle spese documentate sostenute a cagione
dell'espletamento delle loro mansioni.
Art.
29
I
componenti del Collegio Sindacale debbono essere invitati alle
Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio
d'Amministrazione.
TITOLO
V°
ESERCIZIO
SOCIALE E BILANCIO
Art.
30
L'esercizio
sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla
fine di ogni esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti
dalla legge il Consiglio di Amministrazione procede alla
formazione del bilancio sociale dell'esercizio decorso in base ai
criteri previsti dalla legge.
Art.
31
Gli
eventuali residui attivi non possono essere ripartiti fra i soci,
ma debbono essere destinati all'espletamento dell'attività
sociale.
L'Assemblea
ha tuttavia facoltà di destinare parte delle entrate di cui al
precedente art. 5 alla costituzione di un fondo si riserva.
TITOLO
VI°
SCIOGLIMENTO
E
LIQUIDAZIONE
Art.
32
In
caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa,
dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità di
liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
Estinte
interamente le passività sociali, l'eventuale residuo attivo
verrà destinato a fini sociali.
TITOLO
VII°
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
33
Tutte
le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e
l'Associazione o suoi Organi, saranno Sottoposte, in tutti i casi
non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da
nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex Bono et Aequo
senza formalità di procedura salvo il rispetto del
contraddittorio.
Il
loro lodo sarà inappellabile.
Art.
34
L'Associazione
ed i Soci si impegnano ad osservare le leggi della Repubblica di
San Marino presenti e future, nonché le disposizioni contenute
nei trattati intervenuti fra questa ed altri Stati.
Art.
35
Per
tutto quant'altro non sia previsto e regolato nel presente
statuto, si applicano le norme vigenti in materia nel territorio
della Repubblica di San Marino.
F.to:
Bernardi Filiberto
Dellavittoria Teresa
Massara Giuseppina
Ciacci Loredana
Casadei Marinella
Grandoni Oscar
Guidi Laura
Bacciocchi Pier Luigi notaio